Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» per l’indagato, che si sia costituito, con il patrocinio obbligatorio del difensore, nell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, neanche quando l’iniziativa del querelante sia stata coltivata con colpa grave.
La Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole che il legislatore abbia scelto di esentare il querelante dalla responsabilità per le spese sostenute e i danni subiti dall’indagato nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa, che esercita un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative, cooperando alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità.
venerdì, Ott 16, 2026
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