L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove), letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all’assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’assunzione di tale prova.
venerdì, Ott 16, 2026
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