Concorso Portoghesi, 12; DSGA: alla Corte costituzionale la questione concernente il requisito di anzianità di servizio previsto per gli assistenti amministrativi privi di titolo di studio (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 7 novembre 2019 – 13 novembre 2019, n. 7809)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il requisito dell’anzianità di tre anni di servizio, richiesto ai soggetti privi del titolo di studio per la partecipazione al concorso per DSGA, debba essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge stessa e non al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando. Nel caso di specie, infatti, la norma ha inteso affiancare all’ordinario possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento, un requisito rilevante in termini di esperienza maturata in capo a soggetti eventualmente privi del titolo di studio; ma rispetto alla regola generale in tema di concorsi, secondo cui i requisiti previsti per la partecipazione ad un concorso pubblico devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando, la diversa previsione di specie non trova conforto nei principi di cui al diritto vivente in materia, dando luogo ad illogicità e disparità di trattamento potenzialmente contrastanti con i principi costituzionali

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