La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la mancata fornitura di un’alimentazione vegana ai ricorrenti durante il periodo in cui si trovavano in stato di detenzione (custodia cautelare per il primo, internamento coatto in un ospedale psichiatrico per il secondo ricorrente), nonostante le loro richieste in tal senso. I ricorrenti hanno lamentato anche la mancata adozione di una ‘decisione’ amministrativa formale che potesse essere impugnata ai sensi del diritto interno e che avrebbe consentito ai tribunali svizzeri di esaminare il merito di tali doglianze in ordine all’impossibilità di seguire in carcere un’alimentazione vegana conforme alle proprie convinzioni etiche. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto eccessivamente formalistica la risposta delle autorità svizzere con conseguente inefficacia delle vie legali percorse dai ricorrenti ed impossibilità di un esame a livello nazionale delle loro doglianze. Di qui la decisione (a maggioranza) di avvenuta violazione dell’art. 9 (libertà di pensiero e di coscienza) e dell’art.13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione.
venerdì, Ott 16, 2026
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