Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a esaminare le doglianze dei ricorrenti relative alla legittimità e alla durata della detenzione preventiva disposta per reati contro la sicurezza nazionale, alla luce dell’articolo 5 della Convenzione.
Il primo ricorrente, accusato di collaborazionismo durante l’occupazione russa, era stato arrestato nel marzo 2023 e detenuto sino alla condanna del 30 ottobre 2024. I giudici ucraini avevano giustificato la misura richiamando il rischio di fuga e di pressione sui testimoni, nonché la gravità del reato. La Corte EDU ha tuttavia rilevato che tali motivazioni erano state riproposte in modo stereotipato, senza considerare le circostanze concrete. Il ricorrente aveva infatti osservato che il reato era classificato come meno grave e punibile anche con una multa, che non aveva tentato di fuggire dopo la liberazione della città, che aveva legami familiari e non poteva lasciare legalmente l’Ucraina. Inoltre, il rischio di influenzare i testimoni era stato mantenuto anche dopo la loro audizione. La Corte ha pertanto accertato una violazione dell’articolo 5 § 3.
Il secondo ricorrente era invece accusato di aver partecipato a un sistema volto a far giungere medicinali ucraini in Russia tramite Paesi terzi. Pur rilevando carenze nella dimostrazione dell’intenzione specifica di danneggiare l’Ucraina, la Corte ha ritenuto non arbitrario il sospetto iniziale, escludendo una violazione dell’articolo 5 § 1. Quanto alla detenzione, protrattasi dal settembre 2023 al giugno 2024, le autorità avevano richiamato il rischio di fuga, distruzione delle prove, pressione sui testimoni e reiterazione del reato, senza considerare che il ricorrente aveva collaborato per mesi con gli inquirenti, senza tentare di fuggire né interferire con le indagini. Anche in questo caso, la Corte ha riconosciuto una violazione dell’articolo 5 § 3.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

