In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di
per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai momenti successivi, la manifestazione di sintomi
incidenti sull’integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre
l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata può far sorgere il diritto al
risarcimento del danno morale da sofferenza. In termini più analitici, sono stati distinti i momenti
di “inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno);
apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi
conseguenti risarcibili)”, con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi
apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può
radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della
sintomatologia.
venerdì, Ott 16, 2026
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