Il Consiglio di Stato chiarisce che il diritto alle ferie annuali retribuite, sancito dall’art. 36, terzo comma, Cost. e intimamente connesso alla tutela del lavoro, al principio personalistico e al diritto alla salute, trova piena applicazione anche nei confronti del personale militare e deve essere garantito in conformità al diritto dell’Unione europea.
Nel contesto del sistema multilevel di tutela dei diritti, il riconoscimento dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto dipende dall’imputabilità della mancata fruizione. Essa spetta quando il lavoratore non sia stato posto nella condizione di beneficiare delle ferie per circostanze estranee alla propria volontà, mentre resta esclusa qualora egli, avendo avuto l’effettiva possibilità di esercitare il diritto, abbia deliberatamente omesso di fruirne nella piena consapevolezza delle conseguenze della propria scelta.
Con specifico riferimento al personale militare, la facoltà prevista dall’art. 905, comma 2, del codice dell’ordinamento militare consente all’interessato di scegliere se convertire la licenza ordinaria ancora da fruire in licenza straordinaria di convalescenza oppure conservarne la fruizione al termine della malattia. L’espressa esclusione della conversione, quando derivi da una scelta libera e consapevole del militare, rende a lui imputabile il successivo mancato godimento delle ferie e preclude il diritto alla relativa monetizzazione. La tutela economica sostitutiva rimane così ancorata alla funzione di assicurare effettività al diritto fondamentale al riposo nelle ipotesi in cui il suo esercizio sia stato impedito da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
venerdì, Ott 9, 2026
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