E’ illegittimo il regolamento concorso docenti 2018, nella parte in cui prevede, nella valutazione dei titoli, la sola docenza effettuata a tempo determinato senza considerare quella svolta a tempo indeterminato. La distinzione tra le due categorie, non prevista espressamente dal legislatore, determina una disparità di trattamento per cui l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari” delle scuole non paritarie opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. Le disposizioni in questione devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell’articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d’insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.
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