Con ordinanza n. 79 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di una vittima di tortura nel giudizio relativo alle norme di adeguamento dell’Italia allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale (l. n. 237/2012). La Corte ha, infatti, precisato che, per sua costante giurisprudenza, a fondare l’ammissibilità dell’intervento, non è sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento ed è necessario che l’esito del giudizio incidentale pregiudichi in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo. Nel caso di specie, non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio a quo, che verte sulla richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale, e la posizione soggettiva dell’interveniente, che prefigura un’azione risarcitoria per i danni cagionati dalla mancata collaborazione con la Corte penale internazionale. Tanto più che l’ammissibilità dell’intervento non può essere giustificata dal generico interesse a «concorrere ad accertare con una Corte interna l’effettiva correttezza giuridica o meno della mancata convalida dell’arresto e della mancata consegna» alla Corte penale internazionale.
venerdì, Ott 16, 2026
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