In tema di assegno divorzile, il trasferimento patrimoniale a titolo gratuito effettuato in sede di
separazione, anche se previsto da accordi omologati, non ha, di per sé, efficacia solutoria né funzione
transattiva preclusiva del successivo riconoscimento dell’assegno ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970,
dovendo la spettanza del diritto essere accertata “hic et nunc” al momento del divorzio sulla base
delle condizioni economico-patrimoniali attuali e delle funzioni assistenziale e
perequativo-compensativa; a tal fine, l’assegno può essere riconosciuto quando la pregressa
attribuzione non sia idonea, in concreto, ad assicurare autosufficienza o mezzi adeguati, anche
perché destinata a finalità endofamiliari, e risulti un dislivello reddituale conseguente alle scelte
condivise di vita familiare, desumibile anche presuntivamente dalla protratta mancata attività
lavorativa del coniuge richiedente, dalla durata del matrimonio e dalla sua oggettiva difficoltà di
reinserimento lavorativo.
La solidarietà post – coniugale, a mente dell’art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 e ss.mm.ii., si articola
in una duplice declinazione alternativa, che può manifestarsi, anzitutto, in una funzione
assistenziale minima, nella quale l’adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametrata in
considerazione dello stato di bisogno o dell’autosufficienza economica; ma anche in una funzione
assistenziale che si arricchisce, in pari tempo, di una curvatura compensativa e perequativa, in
ragione della quale alla parte che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle
comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita coniugale può essere
attribuito un assegno la cui misura è rapportata al decisivo apporto endofamiliare.
lunedì, Ago 10, 2026
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