Le Sezioni Unite della Cassazione penale si pronunciano sulle conseguenze dell’omessa traduzione della sentenza di condanna di primo grado e del decreto di citazione in appello per imputato alloglotta (Cassazione Penale, Sez. U., 26 novembre 2025 (ud. 29 maggio 2025), n. 38306)

In tema di imputato alloglotta, la sentenza di condanna di primo grado rientra tra gli atti “fondamentali” di cui all’art. 143, comma 2, c.p.p. e deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall’imputato. L’omessa traduzione determina una nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento”, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., nella specie con l’impugnazione, dall’imputato personalmente o dal suo difensore. L’impugnazione non necessità di allegazione di uno specifico pregiudizio, che sussiste in re ipsa. L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

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