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Reading: La CEDU sulla violazione sostanziale e procedurale dell’art. 2 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 27 febbraio 2025, ricc. nn. 22525/21 e 47626/21)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2025 > La CEDU sulla violazione sostanziale e procedurale dell’art. 2 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 27 febbraio 2025, ricc. nn. 22525/21 e 47626/21)
Anno 2025Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU sulla violazione sostanziale e procedurale dell’art. 2 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 27 febbraio 2025, ricc. nn. 22525/21 e 47626/21)

Di
Redazione
Pubblicato: 12 Marzo 2025
2 Min di lettura
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Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguarda la presunta violazione dell’art. 2 della
Convenzione EDU, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.
Nello specifico, il ricorso trae origine dalla morte di un giovane studente, colpito dall’esplosione di
un’arma di dispersione a effetto d’urto, durante un’operazione di mantenimento dell’ordine, nel
corso di scontri violenti tra manifestanti e gendarmi mobili. A seguito delle ferite riportate, lo
studente è deceduto.
In tale contesto, i ricorrenti lamentavano non solo che l’uso della forza da parte della gendarmeria
non fosse né necessario né proporzionato, ma anche che le indagini successive alla morte della
vittima non fossero state efficaci, approfondite, imparziali e attente.
Dal canto loro, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l’uso della forza da parte dei gendarmi
fosse certamente avvenuto in un contesto di fortissima tensione e che il quadro giuridico e
amministrativo presentasse profonde lacune. In particolare, hanno sottolineato la mancanza, da
parte della gendarmeria, di un’adeguata e specifica formazione sull’uso di talune tipologie di armi,
nonché l’assenza di direttive chiare e importanti carenze nella catena di comando. Di conseguenza,
la Corte ha affermato che lo Stato non ha garantito un livello di protezione sufficiente in caso di
utilizzo di una forza potenzialmente letale, dichiarando così la violazione dell’art. 2 sotto il profilo
sostanziale.
Per contro, la Corte ha escluso la violazione del profilo procedurale dell’art. 2, ritenendo che
l’indagine non potesse essere considerata viziata per mancanza di indipendenza e di imparzialità e
che fosse anzi stata condotta con il necessario rigore. Inoltre, ha sottolineato che, a seguito delle
indagini, sono state introdotte modifiche sostanziali al quadro giuridico e amministrativo per
correggere le problematiche riscontrate.

CEDU, sez. V, sent. 27 febbraio 2025, ricc. nn. 22525-21 e 47626-21Download

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