Deve ritenersi integralmente commesso all’estero e, pertanto, non perseguibile in Italia senza la richiesta del Ministro della giustizia, il reato di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, quando in territorio estero (nella specie, Ucraina) ed in conformità con la legislazione ivi vigente, sia stato stipulato l’accordo con la madre surrogata, corrisposto il compenso, iniziata e condotta a termine la gravidanza ed effettuata la registrazione della nascita presso il locale ufficio di stato civile. A nulla rileva, ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di cui all’art. 12, co. 6 l. cit., che dall’Italia siano stati stabiliti contatti preliminari con corrispondenti esteri in vista dell’eventuale realizzazione dell’accordo.
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