In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico
per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di
cui all’art. 270, comma 1 bis, c.p.p., nella parte in cui limita l’utilizzazione all’accertamento
dei delitti indicati nell’art. 266, comma 2 bis, c.p.p., è riferita alle sole intercettazioni tra
presenti. Non così per le conversazioni che non si svolgano tra presenti, realizzate anche
mediante captatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta
nell”incipit dell’art. 270, comma 1 bis, c.p.p., che rinvia alle condizioni previste nel primo
comma dell’art. 270 c.p.p.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

