Con la sentenza n. 91 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio d. l. n. 636 del 1939, conv. con modificazioni nella l. n. 1272/1939, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 (c. d. legge Cirinnà). Dopo aver sottolineato che il legislatore ha successivamente riconosciuto gli effetti delle unioni civili anche ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero parificando, ai fini pensionistici, il coniuge e l’unito civilmente, i giudici costituzionali hanno ritenuto che l’esclusione del partner superstite dal trattamento di reversibilità in forza di norme previgenti rispetto alla legge Cirinnà, determina “una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità”.
sabato, Ago 15, 2026
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