Con la sentenza che si segnala, la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino italiano, sottoposto – per decisione delle autorità giudiziarie nazionali – alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia e all’obbligo di residenza nel comune XXX (ex art. 1 par. 1, lett. a) e b) del decreto n. 159 del 6 settembre 2011). Il ricorrente, ritenuto un soggetto socialmente pericoloso ed incline a delinquere, ha lamentato la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Nel merito, la Corte EDU ha osservato che la legge in oggetto viola il predetto art. 2, a causa della mancanza di chiarezza e prevedibilità della base giuridica della misura contestata e, in specie, essa ha riscontrato l’insufficiente specificazione delle modalità di esercizio del potere discrezionale riservato ai giudici nazionali. Per conseguenza, la portata alquanto generica della base giuridica non tutela il soggetto da arbitrarie ingerenze e non consente allo stesso di regolare la propria condotta così come di prevedere con sufficiente certezza l’imposizione di misure preventive rispetto alla propria condotta. Alla luce di simili considerazioni, la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4.
venerdì, Ott 16, 2026
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