La CEDU sulla protrazione della detenzione in carcere per mancanza di posti in REMS (CEDU, sez. I, sent. 4 giugno 2026, ric. n. 368/21)

Con la decisione in commento, la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino italiano, rimasto a lungo in stato di detenzione ordinaria nonostante i giudici nazionali avessero disposto il suo collocamento in REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza). La Corte ha ritenuto che la decisione di protrarre la detenzione in carcere abbia rappresentato una privazione della libertà del ricorrente priva di base legale, come tale integrante a una violazione dell’art. 5 § 1 CEDU. Secondo i Giudici di Strasburgo, infatti, le decisioni del giudice nazionale, che avevano consentito la permanenza in carcere del ricorrente in attesa di un posto disponibile in una REMS, non potevano fornire una base legale sufficiente. La Corte ha rammentato che lo Stato è tenuto a organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da garantire il rispetto della dignità dei detenuti, nonostante le difficoltà logistiche ed economiche. La mancanza di posti in REMS non può costituire dunque di per sé una valida giustificazione per protrarre la detenzione in carcere di un soggetto. Anche se la temporanea esistenza di un divario tra i posti disponibili e quelli necessari può essere tollerata, il ritardo nell’ottenimento di un posto non può prolungarsi indefinitamente ed è accettabile solo se debitamente giustificato. Le autorità devono dimostrare di non essere rimaste passive ma, al contrario, di essersi adoperate per superare gli ostacoli che impedivano l’esecuzione della misura. Nel caso di specie, invece, a fronte all’indisponibilità di posti nelle REMS, le autorità nazionali non hanno creato nuove strutture né rintracciato soluzioni alternative. La Corte ha ritenuto per di più che la detenzione in carcere fosse incompatibile con la patologia psichiatrica del ricorrente, il quale non ha potuto beneficiare delle cure e dei trattamenti adeguati al suo stato di salute mentale. Di conseguenza, è stata ravvisata altresì una violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

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