La Corte di giustizia si pronuncia in tema di diritto di soggiorno e di cittadinanza (CGUE, Grande Sezione, 4 giugno 2026, C-147/24)

L’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso: osta all’adozione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, di una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio a un cittadino di paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, in base al rilievo che tale cittadino di paese terzo gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, qualora tale autorità non abbia previamente verificato se la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, possa proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento del medesimo in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore; impone di riconoscere a detto cittadino di paese terzo un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui detto figlio minorenne è cittadino e nel quale risiede con i due genitori, qualora la vita familiare che tale figlio conduce con i due genitori, dai quali dipende, non possa proseguire in detto altro Stato membro e/o il suo trasferimento in questo stesso Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.

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