Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità del divieto di propaganda religiosa porta a porta introdotto da un comune bulgaro con l’art. 9 CEDU.
La Corte ricorda, anzitutto, che la libertà di pensiero, coscienza e religione costituisce una delle pietre angolari di una società democratica e comprende anche l’attività di insegnamento e di persuasione religiosa. Pertanto, ogni interferenza con tale libertà è compatibile con la Convenzione solo se prevista dalla legge e se è diretta al perseguimento di uno scopo legittimo e necessario in una società democratica.
Inoltre, con riguardo al requisito della legalità, la Corte sottolinea che la norma interna deve essere accessibile, prevedibile e formulata con sufficiente precisione, così da evitare interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche. Tuttavia, nel caso concreto, emergono dubbi circa il potere dei consigli comunali di adottare un divieto siffatto e, soprattutto, circa la chiarezza del concetto di “propaganda religiosa”; in particolare, il testo dell’ordinanza non distingue tra proselitismo abusivo o coercitivo e ordinaria testimonianza religiosa pacifica, protetta dall’art. 9 CEDU. Né, tantomeno, le autorità nazionali hanno dimostrato l’esistenza di disturbi specifici e ripetuti tali da giustificare una misura tanto ampia. Il mero fatto che talune visite domiciliari siano percepite come indesiderate non può, in una società democratica fondata sul pluralismo e sulla tolleranza, legittimare un divieto generale di attività missionarie pacifiche.
La Corte rileva, infine, che le autorità interne, equiparando indistintamente la predicazione porta a porta a una lesione del domicilio, non hanno rispettato il dovere statale di neutralità e imparzialità in materia religiosa e che l’interferenza non rispondeva a un urgente bisogno sociale, né risultava proporzionata allo scopo perseguito. Ne consegue la violazione dell’art. 9 della Convenzione.

