Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: non è costituzionalmente irragionevole l’improcedibilità a querela della persona offesa (Corte cost., sentenza 23 marzo – 5 giugno 2026, n. 96)

Con la sentenza n. 96 del 2026 la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., ha altresì ritenuto che non sia costituzionalmente irragionevole la mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Innanzitutto, la Corte ha ribadito l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati, che ha come unico limite la manifesta irrazionalità. In secondo luogo, ha evidenziato quanto nel contesto familiare non siano infrequenti i casi in cui si è “strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari, sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato – beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall’autorità giudiziaria – ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest’ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata”. A fine pronuncia la Corte non ha mancato di ribadire quanto già affermato nella sua precedente sentenza n. 220 del 2025 circa “la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari” che spetta al legislatore armonizzare.

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