L’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, e l’articolo 21 di tale regolamento, letti alla luce degli articoli 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del principio di uguaglianza, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata ai media da parte di un politico, al fine di criticare un’operazione di privatizzazione in corso di un’impresa pubblica e di sollecitare un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, può rientrare nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/6 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014, e che l’articolo 21 di tale regolamento può applicarsi a una siffatta comunicazione, purché tale comunicazione, valutata tenendo conto della libertà di espressione di tale politico, sia necessaria all’esercizio di tali funzioni e rispetti il principio di proporzionalità.
lunedì, Ago 10, 2026
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