Il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità di un provvedimento prefettizio di diniego di rettifica del nome, non sostituisce la propria valutazione-motivazione a quella dell’Amministrazione, ma interpreta correttamente il contenuto del provvedimento, condividendone la mancanza del requisito di “serietà e gravità” delle ragioni soggettive addotte. Il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non include il riscontro di un error in iudicando nell’interpretazione del provvedimento o della legge, e pertanto il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito è infondato quando il giudice amministrativo abbia limitato il suo sindacato all’interpretazione del provvedimento impugnato, senza sostituirsi all’Amministrazione.
venerdì, Ott 16, 2026
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