Nel novero delle pronunce rese dalla Corte di Strasburgo in tema di libertà di espressione può
includersi anche la decisione qui annotata, nell’ambito della quale i giudici hanno esaminato il
ricorso presentato da un giornalista e dall’editore di un quotidiano avverso i quali era stata
pronunciata una sentenza di condanna all’esito di un procedimento civile per diffamazione; sul
quotidiano era infatti stato pubblicato un articolo diffamatorio su un noto avvocato nel contesto di
una questione di interesse generale relativa alla restituzione di opere d’arte trafugate.
Sebbene la Corte riconosca che la sentenza pronunciata nei confronti dei ricorrenti costituisse
un’ingerenza nell’esercizio del loro diritto alla libertà d’espressione, intesa a perseguire il legittimo
obiettivo di tutelare la reputazione della persona offesa, tuttavia ha obiettato la necessarietà di tale
ingerenza in una società democratica. Più esattamente, la valutazione circa la sussistenza di tale
requisito impone di verificare se le autorità nazionali abbiano raggiunto un giusto equilibrio nella
protezione dei due diritti garantiti dalla Convenzione, e che in alcuni casi (come in quello di specie)
possono entrare in conflitto tra loro, quali – da un lato – la libertà di espressione di cui all’art. 10 e –
dall’altro – il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 8.
Considerato il ruolo essenziale ricoperto dalla stampa in una società democratica, specialmente
quando contribuisce a diffondere informazioni e idee su questioni di interesse pubblico, la Corte
non solo ha ritenuto che lo stile delle espressioni del ricorrente non abbia oltrepassato i limiti
imponibili alla libertà di stampa ma ha altresì contestato la sovrapposizione compiuta dal tribunale
nazionale tra affermazioni di fatto e giudizi di valore; inoltre, sebbene la sanzione imposta fosse di
natura civile, l’importo del risarcimento ha comunque rappresentato un onere pecuniario
significativo per i ricorrenti, tale da esercitare un effetto inibitorio sulla libera discussione di
questioni di interesse pubblico.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che la reazione delle autorità all’articolo dei ricorrenti sia stata
sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito e, di conseguenza, non era “necessaria in
una società democratica” per la “protezione dei diritti altrui”.

