Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità dell’Azerbaijan per la tortura e l’uccisione di un militare armeno, gravemente ferito durante il conflitto del Nagorno-Karabakh. I ricorrenti, familiari della vittima, lamentavano la violazione di plurimi articoli della CEDU, deducendo che il loro congiunto, già ferito in maniera tale da non essere in grado di combattere, sarebbe stato sottoposto a gravi sevizie e successivamente ucciso da militari azeri.
Dopo aver preliminarmente affrontato il profilo della giurisdizione, rilevando che, pur non essendo dimostrato un controllo effettivo dell’Azerbaijan sull’area territoriale interessata dagli scontri, la vittima si trovava comunque sotto l’autorità e il controllo degli agenti dello Stato convenuto, con conseguente applicabilità della Convenzione, la Corte esamina i profili di merito.
I giudici di Strasburgo osservano innanzitutto che la vittima, secondo la ricostruzione fornita, era ormai fuori combattimento e, come tale, non rappresentava più una minaccia militare. Le mutilazioni subite e la successiva uccisione integrano una violazione del diritto alla vita, tutelato dall’art. 2 CEDU, nonché del divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, sancito dall’art. 3 CEDU. La particolare brutalità delle condotte, poste in essere nei confronti di una persona ferita e indifesa, esclude qualsiasi possibile giustificazione connessa al contesto bellico.
La Corte riconosce, inoltre, la violazione dell’art. 3 CEDU anche nei confronti dei familiari della vittima. La mutilazione del corpo, unitamente alla mancata restituzione delle parti mutilate e all’impossibilità di procedere a una sepoltura completa, ha infatti determinato nei ricorrenti una sofferenza morale di intensità tale da superare il livello ordinariamente connesso alla perdita di un congiunto.
lunedì, Ago 10, 2026
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