In tema di avanzamento del personale della guardia di finanza, il regime transitorio di cui all’art. 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al transito dei luogotenenti apicali, ha natura eccezionale e autonoma, pertanto è illegittima l’applicazione dei tempi ordinari di progressione previsti per il reclutamento nel ruolo normale. In mancanza di disciplina espressa, i tempi di avanzamento devono essere individuati in via analogica nelle corrispondenti disposizioni previste per l’arma dei carabinieri, al fine di garantire equiordinazione tra le forze di polizia, coerenza sistematica e rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

