giudizio sottoposto all’esame della Corte di Strasburgo concerne il presunto rimpatrio forzato in Serbia di una famiglia afghana ad opera delle autorità ungheresi ed eseguito, a parere dei ricorrenti, in assenza di una decisione valida che disponesse la loro espulsione verso quel Paese, senza tenere conto del rifiuto delle autorità serbe di riammetterli e senza che avessero avuto accesso a un interprete o a un avvocato. Con riferimento al fenomeno delle espulsioni collettive, la Corte ribadisce che l’articolo 4 del Protocollo n. 4 richiede agli Stati di esaminare le circostanze individuali di ciascuna persona interessata da una potenziale misura di espulsione e di assumere decisioni caso per caso, mediante procedimenti che consentano a tale persona di ricorrere contro l’adozione della misura; occorre pertanto una valutazione “individualizzata”, tenuto conto del “contesto generale all’epoca dei fatti” e delle circostanze particolari dell’espulsione. Ciò premesso, e facendo applicazione di tali principi al caso di specie, i giudici hanno ritenuto che l’espulsione dei ricorrenti da parte delle autorità ungheresi sia stata disposta in assenza di qualsiasi considerazione circa le situazioni individuali dei ricorrenti; a questi ultimi inoltre non è stata concessa alcuna possibilità concreta ed effettiva di appellarsi contro la decisione di espulsione. La Corte ha così accertato che il rimpatrio forzato dei ricorrenti era incompatibile con i requisiti dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione a norma del quale è sancito il divieto di espulsioni collettive di stranieri.
venerdì, Ott 16, 2026
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