In materia di protezione internazionale, qualora il richiedente abbia specificamente allegato e
prodotto informazioni qualificate, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine (Country of Origin
Information – COI), indicando fonte, data e rilevanza rispetto al rischio dedotto, il giudice del merito
che intenda fondare la decisione su COI diverse, più recenti o di segno contrario, acquisite d’ufficio,
è tenuto a sottoporle preventivamente al contraddittorio delle parti. L’omissione di tale
adempimento integra violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
determinando la nullità della decisione, atteso che l’esercizio dei poteri officiosi di cooperazione
istruttoria ex art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 non può tradursi in un vulnus irredimibile alle
garanzie processuali del richiedente asilo.
giovedì, Ago 13, 2026
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