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anno 2020GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

I termini per la successione nella titolarità di una farmacia sono diversi a seconda che l’accettazione dell’eredità sia semplice o con beneficio (C.d.S., sez. III, 3 marzo 2020, n. 1568)

Di
Redazione
Pubblicato: 18 Marzo 2020
2 Min di lettura
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L’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475,dispone che “nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno sotto la responsabilità di un direttore La norma è integrata dall’art. 7, della legge n. 362/ 1991, il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l’avente causa – sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione – e al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte “ degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 id est alla successione delle farmacie a titolarità individuale. Si chè, si chiarisce, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica oggi il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione. In caso di vicenda successoria della titolarità di una farmacia il termine per la cessione è variabile poiché la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l’eredità è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev’essere presentata entro un anno dall’apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del de cuius(ex art. 456 c.c.); se invece l’eredità è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno “dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario.

CdS, n. 1568-2020Scarica

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