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Reading: Il Consiglio di Stato interviene sulla legittimità di previsioni derogatorie in tema di limiti di età nel settore dei reclutamenti militari (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 30 ottobre 2024, n. 8652)
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> Blog > Giurisprudenza > Tar e Consiglio di Stato > Anno 2024 > Il Consiglio di Stato interviene sulla legittimità di previsioni derogatorie in tema di limiti di età nel settore dei reclutamenti militari (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 30 ottobre 2024, n. 8652)
Anno 2024GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato interviene sulla legittimità di previsioni derogatorie in tema di limiti di età nel settore dei reclutamenti militari (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 30 ottobre 2024, n. 8652)

Di
Redazione
Pubblicato: 8 Novembre 2024
2 Min di lettura
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Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di fissazione di limiti di età nel settore dei reclutamenti militari e, in particolare, sull’abbassamento a 24 anni per i candidati ‘civili’ nell’ambito di un concorso per l’arruolamento di 3.763 allievi Carabinieri. Le eccepite censure di contrarietà ai principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione dei lavoratori non sono state accolte dai giudici di Palazzo Spada in ragione della peculiare funzione ricoperta dai militari. La consapevole scelta del Legislatore – nell’ottica di maggiore efficienza dell’amministrazione – risponde, infatti, alla necessità rappresentata dalla stessa Arma dei Carabinieri di pervenire ad un rapido abbassamento dell’età media del personale, risultando necessario assicurare il possesso nel tempo di determinati requisiti fisici, generalmente connessi con l’età. Richiamando principi espressi in materia dalla Corte Costituzionale, si è ritenuto rientrante nella discrezionalità del legislatore regolare l’esercizio del diritto al lavoro, anche derogando al principio di portata generale della parità di trattamento in base all’età, purché in modo non arbitrario o irragionevole. Tali previsioni possono essere giustificate in ragione della natura dell’attività lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata o comunque di oggettive necessità dell’amministrazione. Pertanto, non sussiste nella specie il lamentato contrasto con le previsioni della Carta costituzionale, né con la disciplina eurounitaria. Sotto tale ultimo profilo, infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea rievoca l’esigenza della selezione in base al possesso di ‘particolari capacità fisiche’ e, conseguentemente, che i requisiti siano proporzionati allo scopo. Infine, non si è parimenti rinvenuta alcuna disparità di trattamento dei candidati “civili” rispetto ai militari in servizio o in congedo per i quali il bando prevedeva un più elevato limite di età, attesa la natura premiale della previsione volta ad incentivare la prestazione di un periodo di servizio nelle forze armate attraverso il riconoscimento di un corredo di diritti e benefici tra cui l’innalzamento dei limiti di età generalmente previsti.

Consiglio di Stato n. 8652_2024Download

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