L’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali, che esclude la possibilità per il lavoratore di fare ricorso all’autorità nazionale competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro o di adire un giudice nazionale con un ricorso al fine di far stabilire o rivedere la classificazione, prevista da tale normativa, del suo luogo di lavoro in funzione dei rischi per la sua salute, più elevati del normale, a cui è ivi esposto, e di ottenere, in forza di tale nuova classificazione, diritti supplementari in materia di diritti pensionistici e di ferie annuali retribuite.
venerdì, Ott 16, 2026
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