Con la sentenza n. 60 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1
della legge n. 30 del 2025 della Regione Toscana che prevede l’introduzione nei bandi di gara della
Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un
trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. In particolare, il criterio
premiale introdotto dalla Regione Toscana, in quanto idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle
gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, si discosta dall’indicato
punto di equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, ponendosi così in contrasto con la
competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto che, nell’ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina
rappresenta un criterio da osservare giacché differenti normative regionali sono suscettibili di creare
dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. E se è vero che la disciplina dei contratti
pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori,
di sostenibilità ambientale, è vero altresì che spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio
tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione. Tuttavia, allo
stesso tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la tutela della concorrenza non può essere
considerata un passpartout atto a giustificare l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo
alla competenza esclusiva statale, escludendo a priori le competenze legislative regionali.
La Corte ha quindi ritenuto che il modello del rinvio alla contrattazione qualificata, anche per gli
appalti di servizi – delineato dall’art. 11 del codice dei contratti pubblici – pur non esaurendo il
novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo
proporzionato e sufficiente, rappresenti, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il
punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.
venerdì, Ott 16, 2026
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