Con la sentenza n. 66 del 2026, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 147 del codice penale
non è irragionevole, né viola il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena e il principio di
ragionevole durata del processo, nella parte in cui non consente al giudice, a fronte
dell’accertamento di uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato, non già di
differire l’esecuzione della pena, con continue rivalutazioni di quello stato, ma di dichiarare non
luogo a procedere alla esecuzione stessa.
La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di
sorveglianza di Bologna, non condividendo il presupposto interpretativo secondo cui, allorché una
pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave
infermità fisica, ai sensi del n. 2) dell’art. 147, co. 1, del codice penale, il tribunale di sorveglianza,
nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione, dovrebbe necessariamente fissare un termine, la cui
scadenza provocherebbe l’inutile, quanto ciclica, rivalutazione della situazione del condannato.
La Corte costituzionale, in particolare, ha richiamato a tal proposito l’orientamento, espresso dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale l’apposizione di un termine finale al
differimento dell’esecuzione della pena è legittima solo qualora la durata del rinvio sia motivata
anche in rapporto alla gravità e alla irreversibilità delle condizioni cliniche del condannato,
rigorosamente accertate alla luce della documentazione acquisita.
Pertanto, il giudice, nel rinviare l’esecuzione della pena, può dare conto della sua scelta di non fissare
alcun termine per il differimento in presenza di una grave infermità di durata indeterminabile, ove
in tal senso orienti il bilanciamento fra tutela della salute della persona, finalità rieducative della
detenzione ed esigenze di sicurezza della collettività, costituendo l’assenza di pericolosità del
condannato uno dei presupposti per la concessione del rinvio ai sensi del citato art. 147, co. 1, n. 2),
del codice penale. Il rinvio dell’esecuzione della pena che non indichi la durata del periodo di
differimento resta, peraltro, revocabile allorché si accerti successivamente che quelle condizioni di
infermità del condannato, dapprima reputate irreversibili, siano non di meno cessate, per
miglioramento o per guarigione.
venerdì, Ott 16, 2026
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