giovedì, Ago 13, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale (CGUE, Seconda Sezione, 05 marzo 2026, C 458/24)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > CGUE > Anno 2026 > La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale (CGUE, Seconda Sezione, 05 marzo 2026, C 458/24)
Anno 2026CGUEGiurisprudenza

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale (CGUE, Seconda Sezione, 05 marzo 2026, C 458/24)

Di
Redazione
Pubblicato: 11 Marzo 2026
3 Min di lettura
Condividi

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.
L’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.

C-458-24Download

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Corte Costituzionale francese sulla legge per la fiducia nell’istituzione giudiziaria: fiducia e giustizia, verso una (necessaria?) riforma della magistratura? Legge sulla fiducia nell’istituzione giudiziaria del 18 novembre 2021 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-829 DC, del 17.12.2021)

Una decisione, a dir poco, densa di spunti di riflessione, oltre che di scottante attualità. Per l'art. 66 della Costituzione…

GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera
29 Marzo 2022
Di
Redazione

Lettura estensiva del concetto di “quasi-flagranza” (Cass. Pen., Sez. II, sent. 14 giugno – 6 settembre 2019, n. 37303)

In tema di arresto in flagranza, l’art. 382 c.p.p. – nel tratteggiare il requisito della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o…

anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
29 Settembre 2019
Di
Redazione

La CEDU sulla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 24 giugno 2025, ricc. nn. 69080/13, 67091/14, 3997/15, 20444/15 e 23307/15)

Nel caso in esame, la Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’art. 1 del Protocollo…

Anno 2025Corte EDUGiurisprudenza
2 Luglio 2025
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.