La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2025, ha stabilito che non è illegittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo, ritenendo non fondate le questioni sollevate in proposito dai Tribunali di Firenze e di Milano. Più in particolare, la Corte non ha ravvisato la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena per la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità, in considerazione dell’intrinseca gravità del furto con strappo, che è dimostrata dal fatto che esso si accompagna sempre a una intrusione nella sfera personale della vittima attraverso il contatto con l’autore del reato (sia pure mediato dal bene sottratto). I giudici costituzionali hanno affermato che si tratta di un reato “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva, sempre caratterizzata da una significativa violenza percepita dalla vittima. Infine, nella sentenza è stato anche ricordato che lo scippo presenta profili di pericolosità significativi, giacché potrebbe facilmente degenerare in un reato più grave e determinare ulteriori conseguenze dannose tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni relative ai propri spostamenti.
martedì, Ago 18, 2026
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