Con le sentenze nn. 148 e 149 del 2025, la Corte costituzionale ha definito alcune importanti
questioni di costituzionalità attinenti alla decadenza dalla carica del candidato eletto a Presidente
della Regione Sardegna (sent. 148) nonché sul conflitto di attribuzione promosso dalla medesima
Regione, nei confronti dello Stato, sulla sentenza di rigetto del Tribunale di Cagliari (sent. n. 149).
La sentenza n. 148 ha precisato che il Collegio regionale di garanzia elettorale, pronunciandosi
sulla decadenza della Presidente della Regione Sardegna in ipotesi non previste dalla legge come
cause di ineleggibilità, ha esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. In particolare, le irregolarità contestate non
rientrano tra le cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente (legge n.
515/1993-l. reg. Sardegna n. 1/2013). Pertanto, secondo i giudici costituzionali, la parte
dell’ordinanza che imponeva la decadenza deve considerarsi priva di effetto, mentre resta valida
la sanzione pecuniaria inflitta a Todde, confermata con sent. n. 848/2025 dal Tribunale civile di
Cagliari. A tale ultimo riguardo, la Corte ha chiarito che l’eventuale riqualificazione dei fatti resta
impregiudicata per il giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza
ingiunzione.
Con la sent. n. 149 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione promosso dalla Regione Sardegna, nei confronti dello Stato (e, per esso, del Tribunale
di Cagliari), in quanto la Regione non era parte del processo civile in cui era stata confermata la
sanzione irrogata alla Presidente. Le considerazioni del Tribunale – secondo cui il Consiglio
regionale non potrebbe mettere in discussione l’accertamento del Collegio di garanzia – non
hanno, dunque, valore vincolante per la Regione, che non si è mai ancora formalmente
pronunciata sulla vicenda. Trattandosi, in altri termini, di un mero obiter dictum inserito nella
sentenza del Tribunale di Cagliari, viene a mancare il requisito dell’attualità della lesione
lamentata, donde la inammissibilità del ricorso.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

