Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto gli atti di gestione di un fondo paritetico di cui all’art. 118, l. n. 388 del 2000 per la formazione continua dei lavoratori in quanto: i) la promozione dello sviluppo e della formazione professionale continua attiene in via diretta alla cura di un interesse generale al più alto livello; ii) le attività dei fondi sono finanziate con risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 845/1978 (legge quadro in materia di formazione professionale), con delega di funzioni pubbliche nell’ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, Cost.); iii) sussiste un potere ministeriale di autorizzazione e vigilanza sui fondi. La sentenza ha al riguardo fatto leva sulla finalità dei predetti fondi in quanto volti alla destinazione di ingenti risorse economiche volte alla formazione del personale e, dunque, alla crescita professionale di chi opera all’interno dell’amministrazione medesima e, in ultima analisi, ne determina ogni azione.
lunedì, Ago 17, 2026
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