L’accettazione tacita dell’eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del
compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di
tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Di
conseguenza, la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene
relitto da parte dei chiamati all’eredità costituisce in sé accettazione tacita dell’eredità.
lunedì, Ago 10, 2026
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