Sulla illegittimità dell’annullamento dell’intera prova del partecipante al concorso per posizione di infermiere presso struttura ospedaliera pubblica (T.A.R. Campania, Napoli sez. V, sent. 8 gennaio 2020, n. 87)

E’ illegittimo il provvedimento con cui l’Azienda ospedaliera, in ambito concorsuale annulli la prova di un concorrente (che avrebbe superato il punteggio minimo nella prova scritta per la prosecuzione della selezione) sul presupposto che lo stesso, in applicazione delle istruzioni di compilazione, non abbia annerito completamente tutte le caselle del modulo di elaborato. Appare, invero, del tutto verosimile e fisiologico rispetto alle modalità di svolgimento della prova a risposte multiple che, nel tempo concesso, il candidato non sia in grado di esaminare tutte le domande e annerire tutte le corrispondenti risposte, ovvero non riesca a ricontrollare il foglio risposte onde verificare di averlo completato per intero, annullando tutte le domande cui abbia preferito, nell’incertezza, non dare risposta. Tali circostanze, presumibili secondo l’id quod plerumque accidit, non giustificano ragionevolmente la sanzione dell’annullamento dell’intera prova, finendosi altrimenti per vanificare, in maniera del tutto illogica, anche l’eventuale dimostrazione da parte del candidato di aver raggiunto quel livello di adeguata conoscenza e preparazione richiesto per poter proseguire nella procedura concorsuale.

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