Con la sentenza n. 202 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. b), della legge della Regione Puglia n. 16/2024, nella parte in cui attribuisce integralmente la gestione dei concorsi a un ente diverso dalle aziende sanitarie, ovvero l’AReSS (Agenzia regionale per la salute e il sociale), prescindendo totalmente dalla previsione di forme di coordinamento con le medesime aziende e con i loro organi di vertice. La gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, nei termini definiti dalla disposizione impugnata, è infatti riconducibile all’organizzazione sanitaria e, di conseguenza, alla materia «tutela della salute» (art. 117, co. 3, Cost.). In particolare, i giudici costituzionali sottolineano che i commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, quali norme interposte, assegnano alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e le costituiscono in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, precisando che la loro organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Si tratta delle norme di principio da cui deriva l’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie, sulla cui base esse provvedono a organizzare l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. Questo quadro normativo esprime di per sé il principio fondamentale che riserva alle aziende sanitarie, in ragione della loro autonomia imprenditoriale e organizzativa, la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale del SSN. Pertanto, la disposizione impugnata, contrastando con il menzionato principio fondamentale espresso dal d. lgs. n. 502/1992, viola contestualmente l’art. 117, terzo comma, Cost.
venerdì, Ott 16, 2026
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