Con la sentenza n. 168 del 2024 la Corte costituzionale si è pronunciata sul sistema di
dimensionamento della rete scolastica (riformato dalla l. n. 197 del 2022). In particolare, la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024 che
prevedeva l’avvio di una procedura per il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti
nell’anno scolastico 2023-2024. Operando un richiamo alla sent. n. 223 del 2023, la Corte ha osservato
che resta ferma la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni
scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle
peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle regioni di rispettare
il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale. La
Corte ha, pertanto, ritenuto che la legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024, nel porsi l’obiettivo di
mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti (a prescindere dal contingente dirigenziale
definito dallo Stato), si ponga in contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. n), Cost., che attribuisce alla
competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull’istruzione». La legge regionale,
infatti, viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e
istituzioni scolastiche presenti sul territorio.