La CEDU sul sistema olandese di revisione delle condanne all’ergastolo (CEDU, sez. IV, sent. 21 aprile 2026, ric. n. 28157/18 ed altri 6)

La Corte Edu si pronuncia sul meccanismo di revisione delle condanne all’ergastolo vigente nei Paesi Bassi, ritenuto dai ricorrenti non conforme agli standard della Convenzione, perché renderebbe quelle condanne di fatto irriducibili. Ed invero, i detenuti condannati all’ergastolo solo dopo 25 anni dall’inizio della custodia cautelare o della detenzione preventiva possono partecipare ad attività di riabilitazione finalizzate al loro reinserimento nella società. L’ammissione alla fase di riabilitazione è decisa dal ministro competente, con l’assistenza del Comitato consultivo sui detenuti condannati all’ergastolo (Besluit Adviescollege levenslanggestraften), organo istituito nel 2017. Dopo ulteriori tre anni, spetta al ministro, sentito il Comitato, la decisione sulla grazia. I Giudici di Strasburgo, analizzata la normativa di riferimento, hanno ritenuto che le autorità olandesi avessero implementato ed applicato un sistema di revisione delle condanne all’ergastolo idoneo a consentire ai ricorrenti adeguata informazione su cosa fare per ottenere una valutazione della propria richiesta di scarcerazione e sulle condizioni alle quali si sarebbe svolta la revisione della loro condanna. Ed invero, si è ritenuto che i criteri di revisione fossero accessibili al pubblico, oggettivi, sufficientemente chiari e che riflettessero adeguatamente i legittimi motivi penali riconosciuti nella giurisprudenza della Corte Edu; parimenti in linea con quest’ultima il periodo di tempo previsto per la revisione, rientrante nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. Analizzate, inoltre, le circostanze individuali dei ricorrenti, la Corte ha escluso che le loro condanne all’ergastolo potessero essere considerate irriducibili, né in diritto né in pratica. La Corte ha non ha, pertanto, riscontrato alcuna violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti.

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