La salvaguardia dell’ambiente, dal punto di vista della teoria della Costituzione

Dopo aver messo in evidenza il ruolo giocato dagli scienziati in ordine alla salvaguardia dell’ambiente, lo scritto si sofferma sui vincoli che ne discendono a carico degli operatori istituzionali, a partire dagli organi della direzione politica. Si rileva, quindi, il significato complessivo della revisione degli artt. 9 e 41 della Carta costituzionale, nel loro fare “sistema” con gli artt. 10 ed 11, per un verso, e, per un altro verso, con gli artt. 2 e 3. Si fa poi notare come l’ambiente si ponga quale principio e diritto fondamentale allo stesso tempo. Di qui, il trattamento privilegiato che è da considerarsi riservato alla disciplina che ne fa oggetto di protezione, apprezzabile tanto sul versante delle dinamiche della normazione nel tempo, quanto su quello delle operazioni di bilanciamento in sede processuale.

After highlighting the role of scientists in the protection of the environment, the paper examines the constraints imposed on institutional actors, starting with the organs of political governance. It then notes the overall significance of the revision of Articles 9 and 41 of the Constitutional Charter, in their ‘system’ with Articles 10 and 11 on the one hand, and with Articles 2 and 3 on the other. It is then pointed out that the environment is both a principle and a fundamental right. Hence the privileged treatment that must be seen as reserved to the discipline that protects it, both in terms of the dynamics of the norm over time and in terms of the balancing operations in the process.