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Reading: Unioni civili: i diritti acquisiti con la legge Cirinnà non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio (Corte costituzionale, sent. 22 febbraio 2024, n. 66)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > Anno 2024 > Unioni civili: i diritti acquisiti con la legge Cirinnà non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio (Corte costituzionale, sent. 22 febbraio 2024, n. 66)
Anno 2024Corte costituzionaleGiurisprudenza

Unioni civili: i diritti acquisiti con la legge Cirinnà non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio (Corte costituzionale, sent. 22 febbraio 2024, n. 66)

Di
Redazione
Pubblicato: 2 Maggio 2024
2 Min di lettura
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La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma
26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui
stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina
lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la
rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente
al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre
matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo
scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il
termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
La Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sottolineando che, se pure il vincolo
derivante dalla unione civile produce effetti molto simili a quelli del matrimonio, si
tratta pur sempre di effetti non del tutto coincidenti, e, in parte, di estensione ridotta
rispetto al vincolo coniugale, e ricompresa nel più ampio spettro dei diritti ed obblighi
da questo originati. La obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto esclude
pertanto, la fondatezza del dubbio di contrasto con l’art. 3 Cost. Inoltre, non contrasta
con l’art. 2 Cost., perchè l’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i
singoli individui svolgono la propria personalità, ed è connotata da una natura
solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione
spirituale e materiale di vita, ed esplicazione del diritto fondamentale della persona di
vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri. Pertanto, i
componenti della unione civile, ove manifestino la volontà di conservare il rapporto
nella diversa forma del matrimonio a seguito dello scioglimento automatico del vincolo
pregresso quale effetto della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno di
essi, vanno comunque incontro, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio
stesso, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e
doveri di cui erano titolari in costanza dell’unione civile.

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