In materia latu sensu concorsuale, in cui vi sia un confronto concorrenziale fra più soggetti aspiranti ad una posizione lavorativa pubblica, assume rilievo preminente l’orientamento a mente del quale i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione devono essere presentati entro i termini perentori stabiliti dal bando, a nulla rilevando l’impedimento o l’errore derivante da causa di terzo, né il possesso effettivo del requisito, ove la relativa certificazione manchi o sia carente. È quindi legittimo il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso, il cui bando richiedeva dati requisiti di partecipazione, dei concorrenti che, pur possedendo detto requisito, abbiano compilato erroneamente la domanda di partecipazione; l’amministrazione, in assenza di qualsiasi indizio o segnalazione di errore materiale nella scrittura di dette date, non ha l’onere di verificare la correttezza delle medesime.
Post correlati
Motivazione delle ordinanze cautelari personali e valutazione delle esigenze cautelari operata attraverso il richiamo ad altri atti del procedimento (Cassazione penale, sez. II, 19 luglio 2024 – 22 luglio 2024, n. 30005)
26 Settembre 2024
Nei reati perseguibili a querela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari (Cass. Pen. Sez. II, 25 giugno-5 luglio 2024, n. 26506)
26 Settembre 2024
Diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’ordinanza di rigetto può essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione (Cass. Pen. Sez. III, 7 giugno-27 agosto 2024, n. 33152)
26 Settembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di politica in materia di asilo e di immigrazione (CGUE, Nona Sezione, 12 settembre 2024, C-352/23)
26 Settembre 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul bilanciamento degli interessi nel caso di ritiro della licenza di porto d’armi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13 settembre 2024, n. 7545)
26 Settembre 2024