Gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla
luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di
merito statuente in materia penale di rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento,
la violazione dell’obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di
informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora
tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di
avvalersi di un avvocato conformemente all’articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone
private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario
ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate
nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, e qualora esse abbiano
avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere
tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva 2012/13.