L’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non impone che si proceda al rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.
giovedì, Ago 13, 2026
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