È legittima la norma pugliese sulla presentazione del documento relativo al vaccino HPV quale requisito essenziale per l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia d’età 11-25 anni (Corte cost., sent. 24 marzo – 22 aprile 2025, n. 55)

Con sentenza n. 55 del 2025 la Corte costituzionale, ritenendo inammissibili tutte le altre questioni
sollevate, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, cod. pen., in riferimento agli
artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, co. 2, cod.
pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale,
comporti la pena accessoria della sospensione automatica dall’esercizio della responsabilità
genitoriale, anziché la discrezionalità per il giudice di disporla. Per i giudici costituzionali, infatti,
l’automatismo della sospensione della potestà genitoriale lede il principio costituzionale della
centralità dell’ interesse del minore, sottraendo al giudice la possibilità di verificare nel caso
concreto “l’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta,
nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore. L’interesse del
minore, infatti, può risultare meglio protetto senza sospendere la responsabilità genitoriale, dalla
quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore. La norma censurata, invece, pone
l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di
maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il
genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali
impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità
genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e
genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti
interessi”.

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