Qualora la parte privata rivendichi il diritto al risarcimento del danno da ritardo, sul presupposto che – se l’Amministrazione avesse provveduto tempestivamente – il bene della vita, assicurato dalla norma poi dichiarata incostituzionale, sarebbe stato conseguito, l’interesse deve ritenersi non meritevole di tutela; infatti, il vantaggio che ci si duole di non aver ottenuto sarebbe stato comunque un vantaggio contra Costitutionem, e come tale non tutelabile in via risarcitoria.
lunedì, Ago 17, 2026
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