Qualora la parte privata rivendichi il diritto al risarcimento del danno da ritardo, sul presupposto che – se l’Amministrazione avesse provveduto tempestivamente – il bene della vita, assicurato dalla norma poi dichiarata incostituzionale, sarebbe stato conseguito, l’interesse deve ritenersi non meritevole di tutela; infatti, il vantaggio che ci si duole di non aver ottenuto sarebbe stato comunque un vantaggio contra Costitutionem, e come tale non tutelabile in via risarcitoria.
Post correlati
Tutela della riservatezza e violazione dei dati personali (GPDP, Provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia circa la competenza territoriale relativa ad una diffamazione commessa attraverso una trasmissione televisiva (Cassazione penale sez. V – 10 ottobre 2024 – 14 novembre 2024, n. 41956)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2024 – 6 novembre 2024, n. 40763)
29 Novembre 2024
LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DICOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIADIFFERENZIATA
29 Novembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (CGUE, Quinta Sezione, 7 novembre 2024, C-126/23)
29 Novembre 2024