Con la sentenza n. 174 del 2022, e perfettamente in linea con la pronuncia, immediatamente precedente, n. 146/2022, la Corte costituzionale, ritenendo fondata la questione sollevata dal G.U.P. del Tribunale ordinario di Bologna per violazione dell’art. 3 Cost., ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 168-bis, co. 4, c.p. nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. b), c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Ad avviso della Corte, infatti, risulta irragionevole, per disparità di trattamento, impedire agli imputati i cui reati in concorso formale o avvinti dalla continuazione vengano contestati in distinti procedimenti, di chiedere e ottenere la “messa alla prova”, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo, laddove invece all’imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ma contestati nell’ambito di un unico procedimento, è consentito di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova. Per i giudici costituzionali tale preclusione finisce per frustrare le stesse finalità del legislatore di sanzionare in maniera unitaria i reati commessi con un’unica azione od omissione ovvero il reato continuato, secondo la regola generale posta dall’art. 81, co. 1 e 2, c.p., con la possibilità per l’imputato di richiedere la sospensione del processo con messa alla prova allo scopo di assicurargli un percorso riparativo e di risocializzazione a fronte di tutti gli addebiti ascrittigli. In conseguenza di questa declaratoria di illegittimità costituzionale, spetterà al giudice compiere, ai sensi dell’art. 464-quater, co. 3, c.p.p., una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato, tenuto conto sia della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, sia del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova. La Corte ha poi ulteriormente indicato al giudice comune che, nel caso in cui egli ritenga di poter concedere nuovamente il beneficio, dovrà stabilire la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, entro i limiti complessivi indicati dall’art. 464-quater, co. 5, c.p.p. per la sospensione del procedimento e valorizzando il percorso rieducativo compiuto.
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