mercoledì, Set 16, 2026
Eventi
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA «DIRITTI E INCLUSIONE»
Sovranità condivisa e potestà punitiva

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte EDU sulle restrizioni del diritto di visita ai detenuti (CEDU, sez. III, sent. 29 marzo 2022, ric. nn. 7613/18 e 12222/18)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2022 > La Corte EDU sulle restrizioni del diritto di visita ai detenuti (CEDU, sez. III, sent. 29 marzo 2022, ric. nn. 7613/18 e 12222/18)
Anno 2022Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU sulle restrizioni del diritto di visita ai detenuti (CEDU, sez. III, sent. 29 marzo 2022, ric. nn. 7613/18 e 12222/18)

Di
Redazione
Pubblicato: 6 Aprile 2022
3 Min di lettura
Condividi

La Corte EDU ha deciso il ricorso presentato da due cittadini estoni, i quali hanno lamentato la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, poiché durante il periodo della detenzione in custodia cautelare è stato limitato loro il diritto alle visite familiari a lungo termine in misura maggiore rispetto ai diritti delle persone condannate con pena detentiva. Per il governo la differenza di trattamento tra detenuti in custodia cautelare e condannati, sotto il profilo della loro capacità di ricevere visite, si collegava alle diverse situazioni e alle peculiari esigenze procedimentali. La Corte EDU, invece, ha sin da subito osservato come i ricorrenti si trovassero in una situazione analoga a quella dei condannati e che, per conseguenza, l’art. 14 CEDU dovesse applicarsi al caso di specie, in combinato disposto con l’art. 8. Tanto premesso, il giudice di Strasburgo ha valutato poi se la restrizione fosse giustificata da particolari circostanze. A tal riguardo, ha ribadito che una disparità di trattamento è discriminatoria quando non sia fondata su oggettive e ragionevoli giustificazioni, non persegua uno scopo legittimo e se non esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e le finalità da perseguire. Movendo da questa considerazione, la Corte ha analizzato se le motivazioni addotte dai giudici nazionali fossero ragionevoli e tali da giustificare l’applicazione di siffatte restrizioni. E se, per un verso, essa ha riconosciuto che limitazioni ai diritti di contatto, compresi gli incontri con i familiari, durante la custodia cautelare possano, in quanto tali, servire al legittimo scopo di garantire un’indagine penale senza ostacoli; per altro verso, la Corte ha indagato sulla effettiva esistenza di un ragionevole rapporto di proporzionalità. Sotto tale aspetto ha ritenuto che, sebbene il divieto applicato fosse plausibile – date le circostanze del caso –, l’estensione dello stesso dopo la progressiva rimozione delle altre restrizioni alle comunicazioni, compresa quella con le persone detenute nel contesto dello stesso procedimento penale non fosse ragionevolmente giustificata. E per conseguenza che c’è stata una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione. La medesima conclusione ha riguardato anche la posizione del secondo ricorrente, rispetto alla quale è stata analogamente e altresì evidenziata la carenza del quadro normativo nazionale.

CASE OF XXX v. ESTONIAScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 15.00 - Aula Magna “A. Clementi”, Edificio “E. Pontieri”, Università…

26 Maggio 2026

L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

10 giugno 2026 - Università di Padova, Sala "Livio Paladin", Palazzo Moroni

7 Maggio 2026

GIURISPRUDENZA

È incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico nella realizzazione di impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico (Corte costituzionale, sent. 6 luglio 2026, n. 121)

Anno 2026Corte costituzionaleGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La CEDU sull’effettività delle indagini su episodi di violenza motivati da pregiudizio religioso (CEDU, sez. V, sent. 9 luglio 2026, ric. n. 31582/20)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
16 Luglio 2026

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ripetibilità dei versamenti di denaro sul conto corrente del “convivente” more uxorio (Cassazione Civile, ord. 26 giugno 2026, n. 21881)

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
16 Luglio 2026

ARTICOLI CORRELATI

La CEDU sul diritto di accedere in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici (CEDU, sez. I, sent. 21 maggio 2026, ric. nn. 62765/14 e altri)

La Corte EDU ha ritenuto contrario all’art. 6 § 1 della Convenzione il rifiuto del Presidente della Repubblica di Polonia…

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
23 Giugno 2026
Di
Redazione

Concessioni demaniali marittime: la proroga automatica è in contrasto con il diritto UE e non potranno essere efficaci oltre il termine del 31 dicembre 2023 (Consiglio di Stato, A.P., sent. 20 ottobre 2021 – 9 novembre 2021, nn. 17 e 18)

L’Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto in tema di concessioni demaniali marittime e di proroga automatica delle…

Anno 2021GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
10 Novembre 2021
Di
Redazione

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di conservazione dei dati biometrici e genetici di una persona perseguita penalmente o sospettata di aver commesso un reato (CGUE, Quinta Sezione, 20 novembre 2025, C-57/23)

Gli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa…

Anno 2025CGUEGiurisprudenza
5 Dicembre 2025
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.